3 settembre 2010-1.55.42  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

 

 
           
 
 
 

N. 6 ANNO III  
Giugno 2002


 
PROFILI
 
Psicologi e carcere  
Alessandro Bruni - CNPPI (Coordinamento Nazionale Psicologi Penitenziari Italiani), Psicologo, C.R. Fossombrone (PU) e C.R. Fermo (AP)
Sono molte le competenze dei circa 600 psicologi penitenziari e fondamentale è il loro contributo per il percorso riabilitativo del detenuto.
 
 
Da circa 27 anni gli psicologi operano all'interno degli istituti penitenziari italiani come "esperti ex art. 80". Tale definizione nasce con l'introduzione dell'innovativo art. 80 dell'ordinamento penitenziario (L. 354/75) che prevede la possibilità di avvalersi di "esperti" tra i quali gli psicologi.
Negli anni, tra i diversi esperti, la figura dello psicologo è diventata quella "prevalente e alla quale normalmente si ricorre"1.
Oramai ci sembra più adeguata la definizione di "psicologi penitenziari" in quanto è stata maturata una sufficiente esperienza teorica e pratica e "di fatto" si è verificato un passaggio dal ruolo di "esperto" ad una presenza stabile e continuativa: lo psicologo si coordina con tutti gli altri operatori (direttore, educatore, Polizia Penitenziaria, assistenti sociali, medici), ha acquisito nuove competenze (nuovi giunti, presidi tossicodipendenti), è nata l'esigenza di una maggiore presenza in base a nuovi bisogni e all'aumento della popolazione penitenziaria.
Attualmente gli psicologi impegnati negli istituti penitenziari italiani sono circa 600 con un monte massimo di 64 ore mensili (media nazionale circa 30/40 ore per psicologo).
In modo schematico i compiti degli psicologi penitenziari si possono sintetizzare in:
Osservazione e trattamento - Sostegno psicologico - Servizio Nuovi Giunti - Presidio tossicodipendenti - Consiglio disciplina integrato ex art. 14 bis.
L'"osservazione e trattamento", rivolta ai detenuti condannati e agli internati, sono stati i compiti iniziali a cui hanno collaborato gli psicologi.
L'"osservazione scientifica" della personalità consiste, per lo psicologo, in una valutazione diagnostica, nel formulare un profilo psicologico e nel delineare elementi prognostici.
Il "trattamento" è costituito da interventi per favorire cambiamenti soggettivi, promuovere un processo di "modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione"2.
Nella pratica l'attività di osservazione è decisamente prevalente sull'attività di trattamento.
Il "sostegno psicologico" è, invece, un'attività rivolta ai detenuti in attesa di giudizio finalizzata a contenere e ridurre la perdita degli interessi del soggetto sotto il profilo affettivo, familiare. Tale attività risulta particolarmente importante nei casi in cui si tratta della prima carcerazione e comunque per ridurre e contenere i danni psicologici che la carcerazione può determinare.
Le nuove competenze che hanno confermato sempre più la necessità di interventi psicologici sono quelle legate al Servizio Nuovi Giunti e al Presidio tossicodipendenze
Il Servizio Nuovi Giunti, attività di accoglienza nella fase dell'ingresso in carcere, è nato per affrontare e ridurre l'aumento dei suicidi, degli atti di autolesionismo e di violenza.
Non si tratta di un'attività di sola classificazione dei soggetti a rischio, ma dovrebbe costituire una "effettiva presa in carico" del soggetto a rischio, per sviluppare un "adeguato ed individualizzato trattamento psicologico"3.
Il Presidio sanitario tossicodipendenti è nato per l'assistenza a tossicodipendenti, alcoolisti e soggetti affetti da Hiv e come interfaccia dei SerT (dal 1° gennaio 2000 ne è parte integrante in quanto è stato trasferito a livello "funzionale" al Sistema Sanitario Nazionale).
Un'altra competenza assunta è la partecipazione al Consiglio di disciplina integrato per l'eventuale applicazione della misura prevista dall'ex art. 14 bis, un regime di sorveglianza particolare per detenuti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza. In tale contesto lo psicologo deve valutare l'opportunità di sottoporre o meno il detenuto a tale regime, assumendo in questo caso chiaramente un ruolo giudicante.
Oltre alle attività descritte vanno ricordati gli interventi psicologici rivolti a casi particolari (malattia mentale, pedofilia, serial killer, pentiti, collaboratori giustizia, ecc.) o a situazioni particolari (grande sorveglianza, isolamento, gesti autolesivi, ecc.).
A ciò si aggiungono anche le esperienze nella gestione di gruppi, esperienze di psicoterapia, collaborazione ad attività di formazione del personale, progettazione, tutela della salute dei detenuti.
Il contributo degli psicologi penitenziari in particolare, come più in generale quello degli altri operatori penitenziari, è quindi quello di introdurre nell'istituzione penitenziaria "una dimensione nuova: la lettura dell'uomo secondo le dinamiche psicologiche e anche quelle dell'inconscio"4.
È fondamentale nel lavoro dello psicologo il colloquio, la capacità di ascolto e la relazione con il detenuto, il cosiddetto "cliente involontario", verso il quale è sempre e comunque finalizzato l'intervento psicologico.
Ovviamente il lavoro in ambito penitenziario pone rilevanti problematiche relative agli aspetti etici e professionali. Il mandato a cui deve rispondere lo psicologo è duplice: la richiesta dell'istituzione e quella del soggetto.
Lo psicologo riceve "segnalazioni" di intervento dall'istituzione e la richiesta di intervento ("domandina") da parte del detenuto.
Lo psicologo si trova ad un incrocio pericoloso tra richieste dell'istituzione e richieste del soggetto, tra "curare" e "punire", tra esigenze "sanitarie" e "giudiziarie".
È dentro questi incroci che si cerca di creare uno spazio di ascolto e di parola per dare così un senso alla presenza dello psicologo in carcere, nella costante consapevolezza di rischiare di essere strumento di controllo, seppur raffinato, per l'istituzione o strumento di manipolazione per il detenuto.
Gli psicologi, dopo molti anni, si trovano a dover affrontare nuove esigenze e nuovi bisogni che determinano una fase di forte ripensamento.
Dopo importanti esperienze associative (CNEIPA e ANPPI) è nata la necessità di ricreare uno spazio di rappresentanza e di riflessione, al di là delle differenze che per anni hanno diviso gli stessi psicologi (consulenti o dipendenti, "sanità" o "giustizia", ecc), per ridefinire il ruolo professionale dello psicologo.
Dentro queste coordinate nasce a Bologna nel 1999 il Coordinamento Nazionale Psicologi Penitenziari Italiani (CNPPI) per favorire il confronto tra le diverse esperienze degli psicologi, dare una rappresentanza unitaria alle diverse posizioni, favorire la riflessione sugli aspetti teorici, clinici ed etici dell'intervento psicologico durante l'esecuzione della pena sia all'interno degli istituti sia all'esterno.
I tempi sono oramai maturi per una ridefinizione e riorganizzazione dell'intervento psicologico in carcere, all'interno della più ampia questione della finalità della pena e del senso del trattamento penitenziario, ridefinizione del ruolo che non è solo la richiesta di un riconoscimento formale ma soprattutto sostanziale: creare un'area di intervento in stretta interconnessione con gli operatori penitenziari (psichiatri, educatori, assistenti sociali, Polizia Penitenziaria, medici, operatori SerT, ecc.); rendere stabili le attività fino ad oggi svolte ed integrarle con altri compiti: prevenzione del disagio mentale; sostegno psicologico a tutti i detenuti (anche durante l'esecuzione penale esterna); attività di abilitazione-riabilitazione; interventi psicoterapeutici; formazione e aggiornamento del personale (per evitare fenomeni di burn out e affrontare gli eventi critici); sperimentazione e ricerca
L'intervento dello psicologo si può quindi sviluppare in tre direzioni: i detenuti, il personale e l'istituzione.
Si tratta anche di dar vita ad una più alta assunzione di responsabilità da parte degli psicologi stessi nell'avviare un'autocritica, nel valutare il proprio lavoro e nel considerare il momento dell'esecuzione della pena come momento in cui poter sviluppare un intervento pieno e articolato (non saltuario ed occasionale) come la professione dello psicologo richiede e pensare a percorsi di formazione post universitaria, supervisione e formazione continua per garantire la qualità di un intervento psicologico che richiede alte competenze umane e professionali, che non sono garantite dalla definizione di "esperto", ma che devono essere continuamente alimentate.
Lo psicologo svolge un delicato lavoro in quella "zona buia" dell'apparato della giustizia qual è il carcere5, ma anche, in alcuni casi, zona buia della mente umana.
Queste brevi considerazioni spero contribuiscano a rilanciare la riflessione sul ruolo dello psicologo negli istituti penitenziari, sulle esperienze maturate e sulle prospettive di una nuova professionalità.
Per concludere mi sembra utile porre alcuni interrogativi: l'esperienza pratica di 27 anni si può oramai configurare come un'applicazione specifica della psicologia e cioè una "psicologia penitenziaria"? È utile la presenza dello psicologo in carcere? È possibile la psicoterapia in carcere? Quali modelli possibili per un servizio di psicologia? È realmente possibile non rimanere schiacciati da esigenze di controllo sociale e strategie di manipolazione?
Si tratta "solo" di alcuni interrogativi attorno ai quali pensare per valutare se è opportuno sviluppare "una nuova psicologia penitenziaria", ricordando che esistono tre mestieri impossibili come curare, governare, educare6 e che l'intervento psicologico nei confronti di persone che hanno commesso "reati" e che si trovano all'interno di un'istituzione totale è certamente tra i "mestieri impossibili", ma proprio per questo costituisce una nuova frontiera e una nuova sfida umana e professionale.

1 DAP, Circolare Intervento psicologico e psichiatrico negli istituti, 17 aprile 1998.
2 Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Legge n. 354 del 26 luglio 1975.
3 DAP, op. cit., 1988.
4 Andreoli, V. (2001), Il carcere: luogo di sentimenti. In: Le Due città, II, 7/8.
5 Foucault, M.(1976), Sorvegliare e punire. Nascita della prigione. Einaudi, Torino.
6 Freud S. (1925), Prefazione a "Gioventù traviata" di A. Aichhorn. In: Opere, Boringhieri, vol. 10

 

 




 

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